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Art. 69

680LAlcFederal Act1 gen 1933Fonte originale
  1. Chiunque ha pagato per errore o in via d’esecuzione delle tasse non dovute, può rivendicarne interamente o parzialmente l’importo, entro il termine di un anno a contare dal pagamento.
  2. Se, per errore, una tassa dovuta non è stata determinata o lo è stata insufficientemente, l’UDSC può rivendicarne l’intero ammontare o la differenza dal contribuente entro il termine di un anno dal giorno in cui si è verificato l’obbligo del pagamento o in cui è stata determinata la tassa. L’UDSC può rivendicare, entro il termine di un anno, anche le somme rimborsate in più.
  3. L’UDSC può prorogare il termine di pagamento o condonare in tutto o in parte la tassa o la multa od ammenda, allorché la riscossione costituirebbe, date le particolari circostanze, un eccessivo aggravio per il contribuente.
  4. Essa può parimente accordare una proroga per il pagamento dell’imposta sulle specialità, affine di tener conto delle condizioni di vendita di questi prodotti.
  5. La tassa è condonata o rimborsata al contribuente assoggettato all’obbligo, secondo la presente legge, di tenere una contabilità se questi prova che la merce gravata è andata perduta.1
  6. La tassa è condonata o rimborsata al contribuente se la merce viene distrutta sotto il controllo dell’UDSC, entro cinque anni a partire dal momento in cui è sorto l’onere fiscale.2

Footnotes

  1. Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379;FF 1996 I 329).

  2. Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 379;FF 1996 I 329).

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