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Art. 58

680LAlcFederal Act1 gen 1933Fonte originale
  1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una norma della legislazione sull’alcool, un’istruzione di carattere generale emanata in base a norme siffatte o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena contemplata nel presente articolo è punito con la multa fino a 5000 franchi. Le infrazioni di poca entità possono formare oggetto di ammonimento e le spese possono essere addossate al contravventore.
  2. È riservato il rinvio a giudizio in virtù degli articoli 285 o 286 del Codice penale svizzero1.

Footnotes

  1. RS 311.0

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