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Art. 57

680LAlcFederal Act1 gen 1933Fonte originale
  1. È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque disattende intenzionalmente le prescrizioni di controllo.
  2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa. Infrazioni di poca entità possono essere punite con un ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore.
  3. È punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente:
    1. contravviene alle prescrizioni concernenti la limitazione della pubblicità;
    2. disattende, nel commercio al minuto, i divieti previsti all’articolo 41.
  4. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.
  5. L’emanazione di disposizioni penali per infrazioni ai disposti dell’articolo 41a capoversi 1 e 2, come anche il procedimento e il giudizio per siffatte infrazioni e per le violazioni, nel commercio al minuto cantonale, dei divieti di commercio previsti dall’articolo 41 incombono ai Cantoni.

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