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Art. 21

680LAlcFederal Act1 gen 1933Fonte originale
  1. L’acquavite ottenuta nelle distillerie date in concessione è assoggettata all’imposta secondo il quantitativo prodotto.1
  2. Le piccole aziende possono essere assoggettate all’imposta secondo il quantitativo delle materie prime e il loro rendimento medio presunto, oppure in blocco.
  3. L’acquavite ottenuta nelle distillerie domestiche o per conto di committenti è assoggettata all’imposta per la quantità venduta o consegnata a terzi. L’imposizione può essere fatta anche in blocco.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159;FF 2016 3217).

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