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Art. 20

680LAlcFederal Act1 gen 1933Fonte originale
  1. L’imposta sulle specialità è prelevata sulle acquaviti ottenute mediante la distillazione delle frutta a nocciolo, delle frutta a granelli che non siano le mele e le pere o loro prodotti o cascami e residui, dell’uva, del vino, delle vinacce d’uva, delle fecce di vino, delle radici di genziana, delle bacche e altre materie analoghe. Questi prodotti sono totalmente soggetti all’imposta se sono stati fabbricati in distillerie date in concessione. Se essi sono stati fabbricati in distillerie domestiche o per conto di committenti, le sole quantità vendute o consegnate gratuitamente a terzi sono soggette all’imposta.
  2. Quest’imposta è dovuta:
    1. dall’esercente della distilleria data in concessione, secondo l’articolo 12;
    2. dall’esercente della distilleria domestica, secondo l’articolo 18 capoverso 2, o dal committente, secondo l’articolo 19.
  3. .1

Footnotes

  1. Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 379;FF 1996 I 329). Abrogato dal n. I della LF del 30 set. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7775159;FF 2016 3217).

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