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Art. 16

680LAlcFederal Act1 gen 1933Fonte originale

Per il fabbisogno della propria economia domestica e della propria azienda agricola, l’esercente di una distilleria domestica non è autorizzato a trattenere, in esenzione da imposta, se non l’acquavite a ciò necessaria, che provenga dalla distillazione di materie prodotte dai suoi poderi o raccolte, a sua cura, allo stato selvatico nel paese. Il Consiglio federale emanerà delle norme intese a garantire l’efficacia di questa disposizione e a prevenire l’impiego abusivo dell’acquavite esente da imposta.

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