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Art. 15

680LAlcFederal Act1 gen 1933Fonte originale
  1. La distilleria domestica è posta sotto la vigilanza dell’UDSC. Questo può valersi della collaborazione delle autorità cantonali e comunali.
  2. Il distillatore non può fare alcuna trasformazione senza aver fornito all’UDSC tutte le indicazioni prescritte.

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