Nuova chat
Nuova chat
Corpus
Corpus
progetti
Nuovo
Feedback
Feedback
Centro Assistenza
Centro Assistenza
Lingua: IT
Lingua: IT
A
Impostazioni
Impostazioni
Law
/
LAlc · Legge federale sulle bevande distillate
Art. 15
Art. 14
Art. 16
Torna alla legge
Art. 15
Art. 14
Art. 16
680
LAlc
Federal Act
1 gen 1933
Fonte originale
La distilleria domestica è posta sotto la vigilanza dell’UDSC. Questo può valersi della collaborazione delle autorità cantonali e comunali.
Il distillatore non può fare alcuna trasformazione senza aver fornito all’UDSC tutte le indicazioni prescritte.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.