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Art. 27

661LTEOFederal Act1 gen 1960Fonte originale
  1. A richiesta dell’autorità di tassazione, l’assoggettato deve indicare alla medesima, coscienziosamente, i fatti che possono essere importanti nell’accertamento dell’obbligo di assoggettamento e delle basi di calcolo della tassa.1
  2. A richiesta dell’assoggettato, sono tenuti a dargli attestazioni:
    1. le persone fisiche, le persone giuridiche e le comunità di persone che abbiano o abbiano avuto rapporti contrattuali con l’assoggettato (datori di lavoro, creditori, debitori, amministratori di sostanze, consoci, ecc.): sul rapporto contrattuale comune, come anche sulle pretese e prestazioni reciproche valutabili in danaro;
    2. le persone giuridiche: sulle loro prestazioni all’assoggettato, in quanto membro od organo della persona giuridica oppure beneficiario d’una fondazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707;FF 2002 768).

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