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Art. 28

661LTEOFederal Act1 gen 1960Fonte originale
  1. La decisione di tassazione è notificata per iscritto all’assoggettato. Questa indica il titolo giuridico dell’assoggettamento alla tassa, le basi di calcolo, l’ammontare della tassa, l’eventuale riduzione della tassa, il termine di pagamento e i rimedi giuridici.1
  2. Se l’assoggettato è d’ignota dimora o se egli dimora all’estero e non ha un rappresentante in Svizzera, la decisione può essergli notificata validamente mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone.2
  3. .3

Footnotes

  1. Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 16 mar. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3269;FF 2017 5277).

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3707;FF 2002 768).

  3. Abrogato dal n. I della LF del 22 giu. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1733;FF 1978 II 913).

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