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Art. 9

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. Quando il capitale di una società anonima o a garanzia limitata è detenuto per più dell’80 per cento (direttamente o indirettamente) da persone domiciliate all’estero,

l’attivo principale della società si trova all’estero o è costituito prevalentemente da crediti od altri diritti verso persone domiciliate all’estero, e

la società non distribuisce ogni anno, come dividendo o quota dell’utile, una parte adeguata del reddito netto ai portatori di azioni, di quote sociali o di buoni di godimento,

l’AFC può esigere delle garanzie, l’esazione dell’imposta apparendo in pericolo (art. 47 cpv. 1 lett.a LIP). 2. L’ammontare da garantire deve corrispondere all’imposta che dovrebbe essere pagata in caso di liquidazione della società; se necessario, esso va determinato di nuovo ogni anno in base al conto annuale.

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