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Art. 8

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. L’AFC ha la competenza di promuovere esecuzioni quanto ai crediti vantati dalla Confederazione a titolo di imposta preventiva, interessi, spese e multe, di insinuare i crediti nel fallimento, di chiedere il rigetto dell’opposizione e di prendere tutti i provvedimenti necessari alla garanzia e all’esazione dei crediti.
  2. È riservata la competenza dell’Amministrazione federale delle finanze quanto alla conservazione degli attestati di carenza di beni e all’esecuzione di un credito accertato mediante un attestato di carenza di beni.

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