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Art. 44

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. Le partecipazioni agli utili non sono assoggettate all’imposta se vengono impiegate come premi per un’assicurazione supplementare, computate volta per volta su premi dovuti o versate all’avente diritto.
  2. Se le partecipazioni agli utili vengono accreditate con interesse continuo all’avente diritto che ne può disporre liberamente, gli importi accreditati costituiscono averi di clienti ai termini dell’articolo 4 capoverso 1 letterad LIP.
  3. Le altre partecipazioni agli utili sono assoggettate alla imposta, a titolo di prestazioni d’assicurazione, all’atto del versamento.

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