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Art. 43

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. Una prestazione d’assicurazione fondata su risoluzione anticipata dell’assicurazione è soggetta all’imposta se lo stipulante o l’avente diritto è domiciliato in Svizzera al momento in cui chiede la risoluzione (istanza di riscatto, ecc.) o al momento in cui l’assicuratore dichiara la risoluzione.
  2. Se la risoluzione anticipata porta su tutta o su parte dell’assicurazione e la prestazione che ne deriva, da sola o addizionata alle somme già versate in base alla stessa assicurazione, eccede 5000 franchi, la prestazione è assoggettata all’imposta, comprese le prestazioni anteriori non ancora tassate.
  3. Se un’assicurazione è trasferita da un portafoglio svizzero ad un portafoglio estero o se una persona domiciliata in Svizzera cede i suoi diritti derivanti dall’assicurazione ad una persona domiciliata all’estero (art. 7 cpv. 2 LIP), l’imposta è calcolata sull’ammontare più alto delle prestazioni in capitale concordate per l’avverarsi dell’evento assicurato o, se si tratta di rendite e di pensioni, sul loro valore monetario al giorno concordato per l’inizio del pagamento.

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