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Art. 45

642.211OIPrevFederal Council Ordinance1 gen 1967Fonte originale
  1. Per le assicurazioni di gruppo, al fine di evitare complicazioni sproporzionate, l’AFC può, con gli oneri e alle condizioni da essa stabiliti, liberare dall’obbligazione fiscale le prestazioni dell’assicuratore di gruppo o quelle dello stipulante dell’assicurazione di gruppo.
  2. Se l’assicuratore di gruppo versa la sua prestazione direttamente all’assicurato o ad un avente diritto, egli deve indicare nella dichiarazione della prestazione imponibile anche lo stipulante dell’assicurazione di gruppo.
  3. L’assicuratore di gruppo o lo stipulante dell’assicurazione di gruppo che è esente dall’obbligazione fiscale (cpv. 1), non è dispensato dal tenere la contabilità conformemente all’articolo 2. Dandosi il caso del capoverso 2, lo stipulante dell’assicurazione di gruppo è tenuto a presentare, su richiesta dell’AFC, i documenti giustificativi quanto al rapporto assicurativo.
  4. La liquidazione di buonuscita versata ad un assicurato in caso di resiliazione anticipata del rapporto di servizio è liberata dall’imposta se è trasferita direttamente, ai fini del riscatto, dall’istituzione assicurativa del vecchio datore di lavoro a quella del nuovo datore di lavoro.
  5. Il presente articolo si applica per analogia alle assicurazioni individuali concluse da un’istituzione di previdenza in quanto stipulante.

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