642.113OinvFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
L’ufficio di stato civile dell’ultimo domicilio o dell’ultima dimora fiscale del defunto avvisa del decesso, entro un termine di otto giorni, l’autorità incaricata dell’inventario.
L’autorità incaricata dell’inventario allega all’incartamento dell’inventario l’avviso previsto nel capoverso 1 con la menzione del giorno del suo ricevimento.
Footnotes
Abrogato dal n. I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2023 304). ↩
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