642.113OinvFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
Le autorità incaricate dell’inventario conservano gli inventari, nonché tutti i documenti concernenti il loro allestimento e l’apposizione dei sigilli in modo che persone non autorizzate non possano prenderne conoscenza. Soltanto gli eredi, nonché le autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni che hanno un diritto previsto dalla legge alla collaborazione, sono ammessi a consultare gli inventari.
Le autorità incaricate dell’inventario compilano un elenco completo e chiaro degli inventari conservati.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.