642.113OinvFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
Non appena sia noto il decesso, l’autorità incaricata di compilare l’inventario notifica con lettera raccomandata a tutti gli eredi legittimi come pure alle persone incaricate di amministrare o conservare beni del defunto che è vietato, prima della chiusura dell’inventario, disporre della successione della persona deceduta, senza l’esplicito consenso dell’autorità medesima. Essa attira l’attenzione sulle conseguenze penali previste nell’articolo 178 LIFD.
Ricevuto l’avviso prescritto nell’articolo 7 capoverso 1 della presente ordinanza, l’autorità incaricata di compilare l’inventario fissa la data di apertura dell’inventario nei limiti del termine previsto nell’articolo 154 capoverso 1 LIFD.
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