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Art. 28

642.113OinvFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
  1. L’autorità incaricata di apporre i sigilli allestisce un verbale di questa operazione.
  2. Essa vi menziona:
    1. le indicazioni giusta l’articolo 19 capoverso 1;
    2. le liquidità esistenti;
    3. le formalità osservate;
    4. il luogo in cui sono depositati gli oggetti posti sotto sigillo;
    5. i nomi delle persone che assistono all’apposizione dei sigilli.
  3. Le persone che assistono all’apposizione dei sigilli firmano il verbale.
  4. L’articolo 10 capoversi 2 e 3 è applicabile per analogia.

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