Torna alla legge

Art. 29

642.113OinvFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
  1. Le polizze di assicurazione sulla vita, di assicurazione di rendite e di assicurazione contro gli infortuni sono lasciate agli eredi e ai legatari aventi diritto, nonché ai beneficiari designati dal contratto d’assicurazione.
  2. Il numerario è lasciato agli eredi al cui mantenimento il defunto ha provveduto.
  3. Se l’apposizione di sigilli ai libri commerciali dovesse rendere più difficile la continuazione d’un impresa industriale o commerciale del defunto, questa misura può essere sostituita da altre adeguate disposizioni, per esempio dalla stesura di un verbale preciso indicante la forma, l’estensione e il contenuto essenziale di questi libri.
  4. L’autorità incaricata dell’inventario può esigere che, in forma immediatamente leggibile e in estratto stampato, le sia data visione dei libri commerciali memorizzati su supporti d’immagini e di dati.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.