642.113OinvFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
Se il l’autorità incaricata di apporre i sigilli scopre oggetti della specie di quelli menzionati nell’articolo 11 capoverso 1, li depone in un mobile o in un locale appropriato ch’essa pone sotto sigillo. È fatto salvo l’articolo 29.
Se essa scopre chiavi di casseforti, cassette di sicurezza ecc., che i terzi hanno in custodia, le pone parimenti sotto sigillo. Ne informa immediatamente l’autorità incaricata dell’inventario.
Appena ha conoscenza di un’apposizione di sigilli, l’autorità incaricata dell’inventario procede immediatamente all’avvertimento di cui all’articolo 11 capoverso 2.
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