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Art. 17

642.113OinvFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
  1. I beni mobili, come le suppellettili domestiche, i mobili dell’azienda, gli utensili agricoli, compreso il bestiame, sono iscritti sommariamente. Se sono assicurati, il loro valore d’assicurazione è indicato secondo la polizza.
  2. I gioielli, gli oggetti d’arte, le collezioni e le antichità devono essere descritti in modo quanto preciso possibile.

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