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Art. 18

642.113OinvFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
  1. I titoli devono figurare con precisa indicazione del genere, quantitativo, valore nominale e numero.
  2. I documenti giustificativi concernenti gli averi in conto corrente postale, gli averi bancari, come i libretti di risparmio, di deposito o di conti correnti, certificati di deposito, ecc. sono menzionati con l’indicazione dei debitori, dell’ammontare dei crediti e dei numeri.
  3. Gli altri averi sono accertati secondo il loro stato il giorno del decesso sulla scorta dei libri commerciali, come pure delle altre annotazioni e documenti del defunto, oppure, in mancanza di essi, in base alle indicazioni delle persone tenute a fornire ragguagli; in merito, se possibile, vanno indicate le prove.

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