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Art. 15

642.113OinvFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale

Subito dopo la chiusura dell’inventario l’autorità incaricata di compilarlo:

  1. comunica all’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta che è chiuso;
  2. leva, mediante comunicazione scritta, il divieto ordinato in conformità degli articoli 8 capoverso 1 e 11 capoverso 2.

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