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Art. 14

642.113OinvFederal Council Ordinance1 gen 1995Fonte originale
  1. Se per determinare certi fattori della sostanza del defunto, per esempio quote di partecipazione alla sostanza di società in nome collettivo, società in accomandita, società semplici o indivisioni, occorrono misure speciali, come per esempio l’esame dei libri, l’autorità incaricata dell’inventario informa l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta, che ordina le misure necessarie.
  2. Se gli eredi o terzi si rifiutano di fornire ragguagli, l’autorità incaricata di compilare l’inventario fa immediato rapporto al servizio competente per l’azione penale (art. 182 cpv. 4 LIFD) che applica le sanzioni previste dall’articolo 174 LIFD.

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