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Art. 97

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. I depositari autorizzati che intendono colorare e marcare il gasolio necessitano di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità fiscale. La domanda dev’essere presentata al più tardi otto settimane prima dell’inizio della colorazione e della marcatura.
  2. Alla domanda bisogna allegare:
    1. la presentazione dell’intero procedimento tecnico di colorazione e marcatura, inclusi i dispositivi previsti, come pure le sostanze per la colorazione e la marcatura (soluzioni);
    2. l’omologazione dei dispositivi per la colorazione e la marcatura con la dichiarazione del fornitore secondo cui detti dispositivi sono conformi all’omologazione;
    3. la presentazione dei dispositivi previsti per misurare le quantità di olio da riscaldamento extra leggero;
    4. la descrizione e il piano generale delle condotte, dei serbatoi, dei dispositivi per la colorazione e la marcatura nonché dei punti di rifornimento e di prelevamento; bisogna contrassegnare in particolare tutti i dispositivi mediante i quali il gasolio, l’olio da riscaldamento extra leggero e le soluzioni per la colorazione e la marcatura possono essere rispettivamente immessi nel deposito e tolti dallo stesso;
    5. la presentazione dei provvedimenti atti a proteggere i dispositivi per la colorazione e la marcatura e i rispettivi impianti contro interventi non autorizzati.
  3. L’autorità fiscale può esigere ulteriori informazioni, se lo reputa necessario per il rilascio dell’autorizzazione, oppure rinunciare a singole indicazioni, se le considera superflue per esaminare la domanda.
  4. Il depositario autorizzato può autorizzare una ditta depositaria a presentare la domanda; quest’ultima può presentarla per ordine di più depositari autorizzati.

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