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Art. 96

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. I miscelatori e gli ugelli di miscelatura nonché i dispositivi analoghi sono omologati dall’autorità fiscale, se garantiscono, in tempi adeguati, una distribuzione uniforme dei coloranti e delle sostanze per la marcatura in tutti gli strati del gasolio anche quando il serbatoio ha raggiunto il massimo livello di riempimento.
  2. L’omologazione è concessa per scritto. Essa è revocata se una delle esigenze di cui al capoverso 1 non è più soddisfatta.
  3. Le modifiche che si intendono apportare a miscelatori, ugelli di miscelatura e dispositivi analoghi omologati devono essere comunicate per scritto all’autorità fiscale e da essa autorizzate.

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