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Art. 98

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. L’autorità fiscale autorizza i depositari autorizzati a effettuare la colorazione e la marcatura se:
    1. i dispositivi per la colorazione e la marcatura sono omologati;
    2. i dispositivi per la colorazione e la marcatura sono concepiti, installati e utilizzati conformemente all’omologazione;
    3. i dispositivi per la colorazione e la marcatura nonché altre parti dell’impianto in cui è possibile influenzare il processo di colorazione e di marcatura sono protetti contro gli interventi non autorizzati;
    4. le condotte per l’olio da riscaldamento extra leggero sono munite, in punti ben visibili, di spie che consentono di verificare la natura del prodotto ivi contenuto;
    5. la miscelatura di olio da riscaldamento extra leggero con oli minerali non colorati né marcati è esclusa;
    6. non sussistono dubbi circa l’affidabilità fiscale del depositario autorizzato.
  2. L’autorità fiscale può:
    1. ammettere l’uso di chiusure della ditta invece di quelle ufficiali;
    2. rinunciare alle chiusure se è altrimenti garantito che il processo di colorazione e marcatura non può essere influenzato da persone non autorizzate;
    3. autorizzare, invece delle spie, altri dispositivi che consentono di verificare la natura del prodotto contenuto nelle condotte.
  3. Il depositario autorizzato o la ditta depositaria incaricata comunica per scritto all’autorità fiscale, per approvazione, le modifiche che intende apportare agli impianti o al procedimento tecnico.

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