641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
L’autorità fiscale determina l’importo della prestazione di garanzia; essa tiene particolarmente conto dei quantitativi medi immessi in consumo nonché dei quantitativi non imponibili immagazzinati in depositi autorizzati.
La garanzia è prestata mediante fideiussione, deposito in contanti o deposito di titoli.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.