641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
È tenuto a prestare garanzia chiunque è abilitato a produrre dichiarazioni fiscali periodiche, a trasportare merci non imponibili o è depositario autorizzato.
La prestazione di garanzia serve a garantire l’imposta e gli altri tributi, in particolare per:
le merci non imponibili immagazzinate in depositi autorizzati;
le merci non tassate durante il trasporto;
i crediti fiscali insoluti.
Per le scorte obbligatorie non imponibili, la Carbura deve prestare una garanzia adeguata.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565). ↩
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