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Art. 10

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Con la fideiussione fiscale solidale sono garantiti tutti i crediti nei confronti della persona assoggettata all’imposta.
  2. La fideiussione è stesa su modulo ufficiale. Su di esso è indicato l’importo massimo della responsabilità.

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