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Art. 36

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. La dichiarazione fiscale s’effettua:
    1. per scritto; oppure
    2. mediante elaborazione elettronica dei dati, nella forma prescritta dall’autorità fiscale.
  2. L’autorità fiscale può prescrivere la dichiarazione fiscale computerizzata, in particolare per la dichiarazione fiscale periodica.

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