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Art. 35

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. I carburanti prodotti a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili in impianti pilota e in impianti di dimostrazione, ma che non rientrano tra quelli di cui all’articolo 19a , sono esenti da imposta; essi possono contenere una quota molto esigua di agenti energetici non rinnovabili, sempre che ciò sia indispensabile per la loro produzione.1
  2. .2
  3. Sono considerati impianti pilota e impianti di dimostrazione quelli il cui esercizio corrisponde alla politica energetica e ambientale della Confederazione, nei quali sono ottenuti annualmente al massimo 5 milioni di litri di equivalente diesel, e che:3
    1. servono a sperimentare sistemi e permettono di raccogliere nuovi dati scientifici o tecnici; oppure
    2. servono ai sondaggi di mercato permettendo soprattutto di valutare l’impatto economico di un’eventuale introduzione sul mercato.
  4. Su richiesta, il DFF statuisce in merito all’esenzione fiscale. Esso la revoca quando le relative condizioni non sono più adempite.
  5. Se più impianti perseguono lo stesso obiettivo secondo il capoverso 3 lettere a o b e la produzione totale eccede 20 milioni di litri di equivalente diesel, il DFF esonera proporzionatamente dall’imposta i vari richiedenti.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 4 mag. 2016, in vigore dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2667).

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 4 mag. 2016, con effetto dal 1° ago. 2016 (RU 2016 2667).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565).

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