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Art. 37

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. La dichiarazione fiscale scritta è stesa su modulo ufficiale, debitamente riempito e firmato dalla persona soggetta all’imposta. Essa può essere inoltrata anche sotto forma di lettera, sempre che quest’ultima contenga tutti i dati secondo il modulo ufficiale.
  2. La dichiarazione fiscale computerizzata deve contenere tutti i dati richiesti per una dichiarazione fiscale scritta.

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