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Art. 34

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. I carburanti importati nel serbatoio di un veicolo sono esenti da imposta:
    1. trattandosi di aeromobili, sempre che restino a bordo;
    2. trattandosi di altri veicoli, sempre che si trovino nei serbatoi incorporati e allacciati al motore e che vengano consumati direttamente con il medesimo veicolo, ma sino a 400 litri al massimo per autoveicolo pesante immatricolato in Svizzera e purché quest’ultimo sia stato rifornito all’estero in correlazione con un trasporto transfrontaliero.1
  2. I carburanti importati nei bidoni di scorta di un veicolo sono esenti da imposta sino 25 litri al massimo.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4565).

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