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Art. 28a

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Il carburante esente da imposta può essere utilizzato in veicoli e macchine diversi da quelli di cui all’articolo 27 solo come segue:
    1. da un beneficiario istituzionale ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera a: per l’adempimento di funzioni ufficiali;
    2. da una persona beneficiaria ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera b o da una persona ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera c: per uso personale.
  2. Per gli aeromobili di beneficiari ai sensi dell’articolo 26 il carburante è esente da imposta se è utilizzato secondo il capoverso 1 e se il rifornimento avviene su un aerodromo doganale ai sensi dell’articolo 22 della legge del 18 marzo 20051sulle dogane. In casi eccezionali e d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, l’autorità fiscale può autorizzare il rifornimento su altri aerodromi.
  3. L’autorità fiscale definisce la procedura per la consegna di carburante esente da imposta.

Footnotes

  1. RS 631.0

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