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Art. 28

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Le carte carburante vanno chieste ai competenti uffici di emissione designati dall’autorità fiscale.
  2. Il beneficiario si impegna, con modulo ufficiale, a utilizzare il carburante secondo l’articolo 27 capoversi 3 e 4.
  3. La carta carburante deve essere restituita immediatamente all’ufficio di emissione se:
    1. il veicolo menzionatovi è alienato;
    2. il beneficiario perde il diritto al carburante esente da imposta.

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