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Art. 28b

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Hanno diritto al combustibile esente da imposta:
    1. i beneficiari istituzionali ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera a, a condizione che lo utilizzino in edifici destinati esclusivamente all’adempimento di funzioni ufficiali;
    2. le persone beneficiarie ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera b e le persone ai sensi dell’articolo 26 capoverso 1 lettera c, a condizione che lo utilizzino in edifici destinati esclusivamente all’uso personale.
  2. L’autorità fiscale definisce la procedura per la consegna di combustibile esente da imposta.

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