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Art. 17

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. L’autorità fiscale pubblica i risultati della statistica.
  2. Essa riassume determinate cifre della statistica se la loro pubblicazione particolareggiata dovesse pregiudicare considerevolmente gli interessi dell’economia privata.
  3. Essa può elaborare e pubblicare statistiche speciali e rilevamenti speciali.
  4. Per le statistiche speciali e i rilevamenti speciali sono riscossi emolumenti secondo l’appendice all’ordinanza del 4 aprile 20071sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini2.3

Footnotes

  1. RS 631.035

  2. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4479).

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