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Art. 16

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Nelle dichiarazioni fiscali e nei rapporti periodici:
    1. le merci sono designate con la voce della tariffa doganale e il numero statistico;
    2. le quantità sono indicate in litri a 15°C per le merci misurate secondo criteri volumetrici oppure in chilogrammi per le merci misurate secondo la massa.
  2. L’autorità fiscale stabilisce i numeri statistici.
  3. Essa può prescrivere che nei rapporti sia menzionato un codice invece della voce della tariffa doganale e del numero statistico; pubblica le relative tabelle di concordanza.

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