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Art. 106

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Per la fornitura di merci non tassate nell’ambito delle relazioni diplomatiche e consolari nonché di carburanti per il rifornimento di aeromobili, i depositari autorizzati che fungono da mittenti e gli importatori stendono un bollettino di scorta.
  2. La procedura secondo il capoverso 1:
    1. inizia nel momento di cui all’articolo 102 capoverso 1;
    2. termina nel momento in cui l’autorità fiscale accetta la dichiarazione fiscale.
  3. La procedura di trasporto dev’essere ultimata al più tardi dopo tre mesi.

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