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Art. 105

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Qualsiasi irregolarità in correlazione con il trasporto di merci non tassate dev’essere annunciata immediatamente dal depositario autorizzato all’autorità fiscale; quest’ultima decide in merito alla procedura ulteriore.
  2. Se il depositario autorizzato accerta degli ammanchi all’atto del recapito di merci non tassate, deve attestarlo sul bollettino di scorta; egli iscrive nella sua contabilità merci la quantità effettivamente immagazzinata.
  3. Per gli ammanchi, l’autorità fiscale fissa l’importo d’imposta mediate decisione da notificare all’importatore o al depositario autorizzato allorché agisce in qualità di speditore.

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