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Art. 106a

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. A contare dal momento del pagamento, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini corrisponde gli interessi sugli importi indebitamente riscossi o indebitamente non restituiti.
  2. Il DFF fissa i tassi d’interesse e stabilisce l’importo fino al quale non viene versato alcun interesse rimunerativo.

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