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Art. 11

641.611OIOmFederal Council Ordinance1 gen 1997Fonte originale
  1. Se il fideiussore paga il credito, l’autorità fiscale gli rilascia, su richiesta, un’attestazione, in base alla quale egli può far valere il suo diritto di regresso nei confronti della persona assoggettata all’imposta e chiedere il rigetto definitivo di qualsiasi opposizione.
  2. Riguardo al credito, il fideiussore non può far valere eccezioni che non siano quelle della persona assoggettata all’imposta. Gli atti esecutivi promossi contro quest’ultima hanno effetto anche contro il fideiussore.

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