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Art. 36

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 40 cpv. 1 LD)

Lo sgombero delle merci può essere autorizzato sulla base:

  1. del documento di riferimento timbrato dall’ufficio doganale;
  2. del documento di trasporto timbrato dall’ufficio doganale;
  3. 1 del documento di riferimento non timbrato relativo alle merci liberate dal sistema «e-dec», «NCTS Esportazione» o dall’applicazione Internet «e-dec web»;
  4. 2 dell’indicazione del terminale di dichiarazione secondo cui le merci sono liberate (art. 20f cpv. 2 lett. b).

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AFD del 10 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2013 (RU 2013 219).

  2. Introdotta dal n. I dell’O dell’AFD del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° dic. 2018 (RU 2018 4045).

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