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Art. 35

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 28 cpv. 1 lett. d e 33 cpv. 2 LD)

  1. L’utilizzazione, al di fuori degli orari d’apertura dell’ufficio doganale, di una strada doganale con il cartello «Nulla da dichiarare / Merci da dichiarare» è ammessa solamente con merci del traffico turistico.
  2. Il passaggio del confine doganale vale come dichiarazione doganale, se le merci:
    1. sono esenti da dazio;
    2. non soggiacciono a restrizioni o divieti; e
    3. non soggiacciono all’obbligo di certificati o autorizzazioni.
  3. Le merci di cui al capoverso 2 possono essere condotte oltre il confine doganale solo con un mezzo di trasporto impiegato privatamente secondo l’articolo 25 capoverso 1 lettera b, e o f.1
  4. Al passaggio del confine doganale la dichiarazione è considerata accettata.
  5. Se introduce nel territorio doganale o asporta da esso merci diverse da quelle di cui al capoverso 2, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve dichiarare le merci secondo le disposizioni generali della legislazione doganale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AFD del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° dic. 2018 (RU 2018 4045).

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