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Art. 37

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 40 cpv. 3 LD)

  1. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve sgomberare le merci liberate al più tardi il giorno lavorativo seguente la liberazione.
  2. Se le condizioni d’esercizio lo consentono, l’ufficio doganale può, su richiesta, prorogare il termine.

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