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Art. 34

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 28 cpv. 1 lett. d e 33 cpv. 2 LD)

  1. Le strade doganali con cartello «Nulla da dichiarare» possono essere utilizzate solo se le merci del traffico turistico trasportate:
    1. sono esenti da dazio;
    2. non soggiacciono a restrizioni o divieti; e
    3. non soggiacciono all’obbligo di certificati o autorizzazioni.
  2. Le merci di cui al capoverso 1 possono essere condotte oltre il confine doganale solo con un mezzo di trasporto impiegato privatamente secondo l’articolo 25 capoverso 1 lettera b, e o f.1
  3. Il passaggio del confine doganale vale come dichiarazione doganale. Al passaggio del confine doganale la dichiarazione è considerata accettata.
  4. Se introduce nel territorio doganale o asporta da esso merci diverse da quelle di cui al capoverso 1, la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve:
    1. utilizzare un ufficio doganale aperto per il traffico merci; e
    2. dichiarare le merci secondo le disposizioni generali della legislazione doganale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AFD del 18 ott. 2018, in vigore dal 1° dic. 2018 (RU 2018 4045).

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