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Art. 20e

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 24, 28 e 33 LD)

  1. La dichiarazione elettronica e la dichiarazione doganale elettronica mediante un terminale di dichiarazione sono ammesse solo presso valichi di confine appositamente segnalati per: a. le merci accompagnate da un documento di transito internazionale conformemente a uno dei seguenti accordi internazionali: 1. Convenzione del 20 maggio 19871relativa ad un regime comune di transito, 2. Convenzione doganale del 14 novembre 19752concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR; b. le merci accompagnate da un libretto A.T.A. conformemente a uno dei seguenti accordi internazionali: 1. Convenzione doganale del 6 dicembre 19613concernente libretti A.T.A. per l’ammissione temporanea delle merci, 2. allegato A della Convenzione del 26 giugno 19904relativa all’ammissione temporanea; c. le merci di imprese che operano nel traffico locale e che dispongono di un’autorizzazione dell’ufficio doganale competente; d. i mezzi di trasporto di cui all’articolo 25 capoverso 1 lettere b, e o f, con i quali vengono introdotte nel territorio doganale solo merci per le quali è consentita la dichiarazione doganale verbale.
  2. Le merci di cui al capoverso 1 lettere a–c possono essere introdotte nel territorio doganale solo con un mezzo di trasporto ammesso alla circolazione stradale secondo l’articolo 25 capoverso 1 lettere b, e o f.

Footnotes

  1. RS 0.631.242.04

  2. RS 0.631.252.512

  3. RS 0.631.244.57

  4. RS 0.631.24

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