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Art. 20f

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 24, 25 e 28 cpv. 1 lett. a LD)

  1. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione registra sul terminale di dichiarazione la targa di controllo del mezzo di trasporto, dichiara le merci trasportate e conferma la completezza dei dati forniti.
  2. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione riceve l’indicazione:
    1. di presentare le merci senza indugio e intatte all’ufficio doganale indicato; oppure
    2. che le merci sono liberate.
  3. Per le merci di cui all’articolo 20e capoverso 1 lettera a numero 1 e per i mezzi di trasporto di cui all’articolo 20e capoverso 1 lettera d, la dichiarazione è considerata come dichiarazione doganale ai sensi dell’articolo 25 LD.
  4. Per tutte le altre merci di cui all’articolo 20e , la dichiarazione è considerata come dichiarazione sommaria ai sensi dell’articolo 24 LD.

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