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Art. 20d

631.013OD-UDSCFederal Office Ordinance1 mag 2007Fonte originale

(art. 28 e 33 LD)

  1. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve dichiarare le merci nell’applicazione Internet «e-dec web» e stampare la dichiarazione doganale.
  2. La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione presenta la dichiarazione doganale, la merce presentata in dogana e i documenti di scorta all’ufficio doganale.
  3. L’ufficio doganale sottopone la dichiarazione doganale a esame sommario e la accetta. Conferma l’accettazione della dichiarazione doganale nell’applicazione Internet «e-dec web».
  4. La decisione d’imposizione è pubblicata nell’applicazione Internet «e-dec web». L’articolo 20b si applica per analogia.

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